Fatture Estere

COSA CAMBIA... NORMATIVA E SANZIONI


La Legge di Bilancio 2021 ha abolito l’esterometro e ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 (con proroga al 1° luglio 2022), i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

Cosa cambia per la fatturazione: modalità e tempistiche di trasmissione

Fatture attive - Per le operazioni attive non cambierà molto: sarà prodotta una fattura elettronica di tipo TD01 con il destinatario estero (codice destinatario XXXXXXX). La trasmissione dovrà avvenire generalmente entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, salvo specifiche disposizioni.

Fatture passive - Le fatture passive continueranno a essere ricevute in modalità analogica e il soggetto che le riceverà dovrà generare un documento elettronico da trasmettere tramite SDI, con i seguenti :

- TD17: di integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
- TD18: di integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, di integrazione/autofattura per acquisto di beni e servizi da non residenti (ex articolo 17, comma 2 del DPR 633/72).

La trasmissione di queste fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione;

Profili sanzionatori - In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere la sanzione amministrativa è di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite per l’invio, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Rimane comunque la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso (si veda RM n. 104/E del 28 luglio 2017 in tema di spesometro).

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